Quali sono gli estremi per un rimborso volo?

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Bene, se stai cercando questo tipo di informazione, sicuramente hai avuto un ritardo importante con il tuo ultimo aereo e stai cercando di capire quali sono gli estremi per un rimborso per il volo.

Innanzitutto, partiamo subito col dire che, esistono delle leggi, come il Regolamento 261/2004 della C.E. e la convenzione di Montreal le quali tutelano il consumatore nel caso in cui la compagnia aerea abbia procurato un ritardo prolungato, una cancellazione del volo o altro disservizio.

Queste stabiliscono che quando il ritardo è imputabile alla compagnia aerea, e non a cause straordinarie ed imprevedibili, il viaggiatore può presentare richiesta formale di risarcimento.

Per essere più precisi, le casistiche che prevedono la possibilità di richiedere un rimborso volo grazie alla Convenzione di Montreal sono le seguenti.

  • Volo cancellato
  • Volo in ritardo (almeno di 3 ore)
  • Overbooking o negato imbarco
  • Rimborso volo per motivi di salute
  • Smarrimento bagaglio
  • Danneggiamento bagaglio
  • Vacanza rovinata

Ora, vediamo nel dettaglio a quanto può ammontare il rimborso del biglietto e se, eventualmente, ci potrebbero essere anche gli estremi per un indennizzo.

Quanto mi spetta per un risarcimento del biglietto aereo?

Allora, prima di parlare di cifre, bisogna fare un’importante precisazione.

🔴 Vale a dire: il ritardo effettivo di un volo, viene quantificato fino a quando il portellone dell’aereo non viene aperto. Quindi, tutto il tempo che, intercorre fino a all’apertura del portellone, viene considerato ritardo. Fatta questa doverosa precisazione, parliamo di cifre.

Secondo la Convenzione di Montreal, il rimborso volo può essere così composto, a secondo dei km percorsi e delle ore effettive di ritardo:.

  • Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree oltre i 3.500km, fino a 600€.
  • Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree comprese tra i 1.500 ed i 3,500 km, fino a 400€.
  • Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree inferiori ai 1.500km fino a 250€.

Posso avere anche un indennizzo per danni causati?

🔴 In più, se a seguito di un ritardo elevato, di un overbooking o di una cancellazione del volo stesso, il passeggero, si vedesse costretto a pernottare una notte in più fuori, e questo gli causasse la perdita di eventuali coincidenze con trasfer prenotati in anticipo, il regolamento prevede quanto segue.

Il cliente, ha diritto anche ad un indennizzo pari alla cifra spesa. Dietro la presentazione delle ricevute dei vari biglietti, e della fattura dell’albergo per la notte extra. Se il ritardo o cancellazione del volo avviene all’andata, ci possono essere anche gli estremi della vacanza rovinata. Quindi, conservate sempre le vostre fatture, che nel caso, possono essere d’aiuto.

Quando non ho diritto al risarcimento del volo?

Il cliente non ha diritto al risarcimento del volo quando la compagnia aerea ha avvisato il passeggero almeno 15 giorni prima della data del volo stesso. Altrimenti, se entro 7 giorni dalla partenza, non gli sia stato proposto un volo supplementare.

A tal proposito, vi ricordiamo che, l’onere della prova,secondo la Convenzione di Montreal, spetta sempre alla compagnia aerea. Mentre, al passeggero, basta esibire un titolo di viaggio valido che, certifica il diritto del cliente ad usufruire del trasporto persona, con quella compagnia, in quel determinato giorno ed ora.

Come chiedere un rimborso per un biglietto aereo?

Cosa significa l’onere della prova?

Per descrivervi in maniera più precisa possibile, cosa significhi l’onere della prova, vi condividiamo una parte di una sentenza dove, un Giudice di Pace, specifica quali sono le responsabilità di una compagnia aerea, in caso di cancellazione volo:

il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

(principio ribadito anche successivamente dalla stessa S.C. con la sent. n. 24547 del 10 ottobre 2018), tutto ciò anche in ossequio al principio c.d. di “prossimità della prova”, secondo cui il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di

In estrema sintesi, dunque, volendo riassumere rapidamente quanto sino ad ora eccepito e richiamato:

  • incombe sul vettore aereo fornire l’eventuale prova liberatoria relativa all’inadempimento/inesatto adempimento contrattuale;
  • tale prova liberatoria – in ossequio al principio di prossimità della prova – deve essere fornita solo ed unicamente mediante produzione della documentazione obbligatoria cui è tenuto – e del quale ha la disponibilità – il vettore aereo ed elencata dal Codice della Navigazione ex artt. 772 e 773;
  • dalla mancata produzione di tale documentazione ne deriva la presunzione di inesistenza della causa di esclusione di responsabilità, come previsto ex art. 775 Codice della Navigazione.

Diversamente, il vettore aereo avrebbe al limite potuto produrre anche documentazione della torre di volo dell’aeroporto di competenza, cosa che – lo si ripete – non è stata fatta. Detto ciò, se avete ricevuto un ritardo, una cancellazione, un overbooking/negato imbarco, da parte di qualsiasi compagnia aerea, non esitate a contattare un’ associazione per la tutela del viaggiatore.

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